STATUTO

dell’Associazione Casainsieme ODV

 

Costituita con atto rogito notaio Antonio Forni di Caluso in data 26 marzo 1999 repertorio n.  46.646/15.280 registrato a Ivrea il 13 aprile 1999 al n. 381/AE, modificata con verbale rogito medesimo Notaio Forni in data 29 giugno 2006 repertorio n. 83.624/34.481, registrato a Ivrea il 4 luglio 2006 al n. 1367.

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE E DURATA

  1. L’Associazione è denominata Associazione Casainsieme ODV.

L’Associazione acquisirà la nuova denominazione di Associazione Casainsieme ODV ETS successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

  1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Salerano Canavese.

Le variazioni di indirizzo all’interno del comune non costituiscono variazioni dello Statuto e devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

  1. La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 9.

 

Art. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L’ ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vuole essere luogo di maturazione comune per quanti ne fanno parte ed ha come scopo il prendersi cura ed assistere le persone che vivono situazioni di gravi malattie e/o di marginalità e disagio.

Nell’ambito della assistenza, essa si ispira ai principi delle cure palliative, affermando l’esigenza di non abbandonare la persona malata anche quando le speranze di guarigione sono ridotte, valorizzando prioritariamente la volontà personale, la soggettiva percezione della qualità della vita, il pieno rispetto dei suoi riferimenti etici, spirituali e culturali. La promozione dell’autonomia dei malati, l’autenticità nelle relazioni umane e lo sviluppo di un clima di verità sono le basi su cui si fonda la prassi dell’Associazione. Nelle cure, particolare attenzione è rivolta al trattamento del dolore e dei sintomi soggettivi della persona malata, integrando gli aspetti psicologici e spirituali.

Dal ritenere che tutte le persone, anche se con margini di libertà limitati da condizioni patologiche o fisiologiche, rappresentano delle risorse per la società nel suo complesso, ne discende che particolari attenzioni saranno rivolte ad aprire le strutture e le attività al tessuto sociale territoriale.

L’aggiornamento scientifico e la ricerca di forme assistenziali sempre più adeguate sono alcuni degli scopi prioritari dell’Associazione.

Si ritiene inoltre che opinioni di ordine etico, in ambito terapeutico ed assistenziale, degli appartenenti alla Associazione non possano in alcun caso prevaricare le personali opinioni e scelte di cura delle persone accolte.

 

Art. 3 – ATTIVITA’

  • Ai sensi del dispositivo dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. l’Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :
  • interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell’art. 5 sopra citato);
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) dell’art. 5 sopra citato).

Per la realizzazione dello scopo e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività l’Associazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

  1. reperire e gestire le strutture idonee alla realizzazione del proprio progetto di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare;
  2. reperire e formare operatori qualificati;
  3. avviare attività residenziali e semiresidenziali di assistenza secondo i principi enunciati dall’articolo 2 del presente Statuto;
  4. favorire un’organizzazione del lavoro in équipe multiprofessionale, sostenendo con adeguata formazione e supervisione gli operatori al fine di prevenire stati di disagio personale e professionale;
  5. coinvolgere e sostenere la famiglia nell’assistenza al malato sia durante la malattia che nelle fasi seguenti;
  6. sensibilizzare e formare quanti hanno responsabilità politica, sociale, educativa nei confronti di persone che vivono situazioni di gravi malattie e/o di marginalità e disagio;
  7. sviluppare un dibattito culturale nella società civile in cui è inserita l’associazione sui temi di natura etica suscitati dalla specifica attività assistenziale;
  8. collaborare con le istituzioni pubbliche e del privato Sociale impegnate nella ricerca e nell’attuazione di interventi assistenziali territoriali;
  9. promuovere eventi culturali che favoriscano un’integrazione tra il tessuto cittadino e le attività dell’Associazione.
  • Le attività di cui al punto precedente sono perseguite dall’Associazione prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato fornita da associati e volontariati. Per compiti specifici l’Associazione potrà avvalersi di collaborazioni di cooperative sociali e/o di professionisti e comunque potrà stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività. L’Associazione promuoverà tutte le iniziative finalizzate a coinvolgere le persone incaricate di queste collaborazioni nelle attività generali dell’Associazione stessa per favorire lo spirito unitario che deve comunque caratterizzare l’azione dell’Associazione.

Ai sensi dell’art. 33 comma primo CTS, l’associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

  • L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
  • Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà stipulare finanziamenti e contrarre mutui a medio e lungo termine, anche ipotecari prestando le necessarie garanzie.

5)    Le attività diverse, previste dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., hanno carattere secondario e strumentale e sono individuate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

  1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
  2. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
  3. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Quote associative e contributi degli aderenti;
  2. Contributi pubblici e privati;
  3. Donazioni e lasciti testamentari;
  4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. Rendite patrimoniali;
  6. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  7. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  8. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il  primo Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno sette giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 5 – ASSOCIATI

Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli aderenti è illimitato e comunque non inferiore a sette persone fisiche.

  1. Sono membri di diritto gli associati Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.
  2. Possono far parte dell’Associazione, oltre agli associati Fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
  3. Diventano associati Ordinari dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda scritta ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea. I nuovi associati verranno presentati in occasione della prima assemblea.
  4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

 

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

  1. L’ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Non sarà fatta alcuna discriminazione politica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione né tra  gli associati dell’Associazione stessa. In linea con lo spirito della Associazione, non verrà accettata la domanda di chi intenda farne parte per scopo di lucro o per acquisire personali privilegi.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione ad associato in ragione delle qualità personali e dell’esperienza del richiedente, della condivisione da parte di quest’ultimo dei principi ispiratori dello scopo sociale nonché dell’impegno dello stesso nel perseguimento dell’attività associativa.

  1. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicato all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati.
  3. Il ricorso all’Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  4. Il Segretario su indicazione del Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.
  5. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso, l’esclusione e il decesso del titolare. É espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  6.      La qualità di associato si può perdere per recesso o esclusione. L’esclusione può essere decisa, con le modalità infra indicate, per:
  7. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  8. morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto;
  9.     L’esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  10.      Il recesso da parte  degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
  11.      Il presidente informa il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, nella prima riunione successiva all’evento, degli associati receduti o deceduti. Il Consiglio Direttivo prende atto del decesso o dell’avvenuto recesso.
  12.  L’associato receduto, escluso o deceduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 7 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

  1. Gli associati sono obbligati a:
  2. accettare i valori, le finalità e i metodi di intervento propri dell’Associazione;
  3. impegnarsi a collaborare con continuità per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
  4. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi;
  5. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione e dei terzi;
  6. versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  7.  Gli associati hanno diritto a:
  8. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  9. partecipare all’Assemblea con diritto di voto per tutte le materie di competenza dell’Assemblea medesima;
  10. accedere alle cariche Associative;
  11. consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
  12. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è ripetibile.

 

Art. 8 – ORGANI DELL’ODV

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. l’organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo.

 

Art. 9 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Ciascun associato ha diritto ad un voto.Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
  4. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:
    • elegge e revoca, i membri del Consiglio Direttivo, da scegliere tra gli associati, l’Organo di Controllo e il Revisore, se previsti dalla legge;
    • delibera, in conformità al presente Statuto, su tutti gli argomenti ad essa sottoposti;
  1. approva il bilancio ai sensi dell’art.13 del D,Lgs. 117/2017, il bilancio sociale e la relazione di attività;
  • discute e approva i programmi di attività;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  1. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  1. delibera l’entità della quota associativa annuale;
  2. delibera l’esclusione degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. delibera sui ricorsi contro le delibere del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione di nuovi Associati;
  4. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stessa;
  5. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
  6. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati ne facciano richiesta scritta e motivata. In questi casi l’Assemblea deve essere convocata entro un mese dalla richiesta scritta.
  7. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
  8. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.
  9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da inoltrarsi almeno otto giorni prima della data di riunione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
  10. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
  11. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia

presente o rappresentata almeno la metà più uno  degli associati; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero  degli associati intervenuti o rappresentati.

  1. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché sia garantita a tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alla votazione e verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza più uno degli associati in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 degli associati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
  4. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici scelti fra  gli associati. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.

I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicati da associati non persone fisiche.

  1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, salvo ratifica dell’Assemblea nella prima riunione valida. Il nuovo membro rimane in carica fino allo scadere dell’intero il Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
  2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    1. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017, il bilancio sociale e la relazione di attività;
    3. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Segretario potrà essere scelto anche tra persone esterne al Consiglio stesso; in questo caso esso presenzierà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
    4. delibera sull’ammissione di nuovi associati alla luce di quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto;
    5. sottopone all’Assemblea proposte o mozioni;
    6. propone all’Assemblea l’eventuale esclusione di associati per i motivi previsti all’art.6 del presente Statuto.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, ed in assenza di entrambi dal membro scelto dall’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è inoltrata per scritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Coniglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. .
  6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza.
  7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 11 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a massimo di due mandati consecutivi; ha il compito di presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali Organi.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo .
  3. Il Presidente è responsabile, congiuntamente al Consiglio Direttivo, dell’attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall’Assemblea degli associati.
  4. Il Presidente presenta annualmente all’Assemblea generale degli associati il bilancio dell’Associazione, il bilancio sociale e la relazione di attività
  5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L’organo di controllo collegiale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Presidente è designato in sede di nomina.

  1. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.
  2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  3. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  4. L’Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato .
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

 

Art. 13 – IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
  2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
  3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
  4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica treanni e può essere rinominato.
  5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ODV, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

 

Art. 14 – GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 3, punto e).

 

Art. 15 – BILANCIO

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea  degli associatii entro il mese di aprile.
  2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.3.
  3. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 16 –  LIBRI SOCIALI

 È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
  4. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti  degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

  1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  2. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  3. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

ART. 18 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.